L’ADM ha revocato la Determinazione direttoriale n. 487172/RU del 25 ottobre 2022, con la conseguenza che l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico deve ritenersi valido ed efficace anche per le attività di vendita di generi di monopolio (quindi anche per i P.E. che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono un’attività di vendita di tabacchi lavorati)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Determinazione Direttoriale n. 355282/RU pubblicata ieri sul proprio sito Ufficiale, ha revocato la Determinazione direttoriale n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 (allegato 2) con la quale era stato chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino, in relazione all’attività di vendita dei generi di monopolio, di valori postali e bollati, non sarebbero stati soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico di cui all’art. 15, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012.
Ciò valeva anche in relazione alle vendite dei suindicati prodotti effettuate dai titolari di patentino, tra cui (ai sensi dell’art. 7 del Decreto MEF n. 38/2013) i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari e le sale da gioco, che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono anche un’attività di vendita di tabacchi lavorati. Giova, tuttavia, evidenziare che l’esenzione riguardava solo la vendita di generi di monopolio, di valori postali e bollati, mentre per il resto dei beni continuava ad esser vigente l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.
L’ADM aveva ritenuto provvedere in tal senso in quanto, con l’applicazione dell’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico, l’aggio percepito dal rivenditore sarebbe stato parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente.
Con l’odierno provvedimento, l’Agenzia ha ritenuto di dover effettuare una rivalutazione complessiva di quanto precedentemente disposto in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio. In particolare, come rilevato dall’ADM, “risultano sul mercato variegate offerte del servizio POS, tra le quali tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro”. Tali soluzioni contrattuali permetterebbero quindi di superare le criticità e le specificità degli operatori di vendita di generi monopoli rispetto agli altri esercizi di vendita di beni o servizi.
Pertanto, l’ADM ha revocato la Determinazione direttoriale n. 487172/RU, con la conseguenza che l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico deve ritenersi valido ed efficace anche per le attività di vendita di generi di monopolio (Obbligo a partire dal 30 giugno 2022).
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