Divieto modifiche unilaterali del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale

L’articolo 3 del DL 115/22 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Sempre fino al 30 aprile 2023, il medesimo articolo definisce come “inefficaci” i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto (10 agosto), a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Ciò premesso, per capire se eventuali comunicazioni ricevute da parte del proprio fornitore di energia rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del DL 115/22 – e, pertanto, siano da considerare come “inefficaci” ai sensi del medesimo decreto – si riporta, nel seguito, una brevissima analisi della normativa vigente in materia, anche alla luce dei citati chiarimenti interpretativi forniti da ARERA e AGCM.

L’articolo 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali dell’ARERA prevede che:

  1. qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In questo caso, la comunicazione deve contenere l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
  2. la comunicazione di cui sopra (e il relativo preavviso) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Secondo il recente comunicato congiunto AGCM/ARERA, le fattispecie di cui sopra, trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del DL 115/22.

Pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato DL 115/22, si può ritenere che, se si è ricevuto dal proprio fornitore di energia:

  • un preavviso di modifica unilaterale (punto 1 di cui sopra) prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del DL) e quest’ultimo non si è perfezionato secondo quanto sopra rappresentato (cioè la data di decorrenza variazioni è successiva al 10 agosto 2022), la modifica è inefficace ai sensi del DL fino al 30 aprile 2023;
  • un preavviso di modifica unilaterale (punto 1 di cui sopra) prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del DL) e quest’ultimo si è perfezionato secondo quanto sopra rappresentato (cioè la data di decorrenza variazioni è antecedente al 10 agosto 2022), la modifica è efficace ai sensi del DL;
  • un adeguamento automatico in bolletta (punto 2 di cui sopra), quest’ultimo è inefficace se si è perfezionato (cioè se è stato applicato direttamente nella bolletta ricevuta) nel periodo che va dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023.

Diverse, invece, sono le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (altra fattispecie prevista dall’articolo 13 Codice di condotta commerciale).

In questo caso, si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma, esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

Secondo il recente comunicato congiunto AGCM/ARERA, queste fattispecie, essendo già previste nelle condizioni contrattuali sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non presentano il carattere della “unilateralità” e, pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL 115/22, trattandosi, per l’appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

Si evidenzia, da ultimo, che eventuali modifiche unilaterali del prezzo della fornitura di energia comunicate dalle società fornitrici di energia in presunta violazione di legge, potranno essere segnalate, in via cautelativa, all’AGCM nell’apposita sezione del suo sito istituzionale (https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line).

È inoltre possibile, nei medesimi casi:

  1. presentare un reclamo direttamente al proprio fornitore (sulla base delle indicazioni che il fornitore stesso è tenuto a rendere disponibili ai clienti sul proprio sito internet);
  2. segnalare la condotta del proprio fornitore all’ARERA (numero telefonico dedicato 800.166.654).

NB ll Governo ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale per le spese sostenute per l’acquisto di energia per il secondo e terzo trimestre 2022 (15% per l’elettricità e 25% per il gas) e per il periodo ottobre/novembre 2022 (30% per l’elettricità e 40% per il gas).  Si comunica che entro il mese di novembre sarà attivo in Confcommercio lo “Sportello Energia – Crediti di imposta”, che fornirà assistenza alle imprese per il calcolo dell’eventuale credito di imposta spettante per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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