Credito d’imposta energia elettrica e gas naturale: indicazioni operative

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con comunicato del 7 ottobre, ha fornito importanti chiarimenti concernenti gli adempimenti funzionali alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (artt. 3 e 4 del D.L. “Taglia prezzi”, così come modificati dall’art. 2 del D.L. “Aiuti”) e ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6, del D.L. “Aiuti-bis”). Vale la pena ricordare che in entrambi casi è previsto, in estrema sintesi:

  1. con riferimento all’energia elettrica, un credito d’imposta in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore) pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento, a condizione che il prezzo, nell’intervallo temporale indicato dalla norma, abbia subito un incremento superiore al 30%;
  2. con riferimento al gas naturale, un credito d’imposta in favore delle imprese (diverse da quelle energivore) pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre di riferimento, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione, anche in questo caso, che il prezzo abbia subito un incremento superiore al 30%.

Per quel che concerne il calcolo della detrazione spettante, ove l’impresa beneficiaria si rifornisca dallo stesso venditore sin dal 2019, è previsto l’obbligo per quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire, il 29.08.2022, per il credito relativo al secondo trimestre 2022, e il 29.11.2022, per quello concernente il terzo trimestre 2022) di trasmettere al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.

Ed è proprio su questo profilo che è intervenuta l’ARERA con il comunicato richiamato in premessa, chiarendo che l’obbligo del venditore di inoltrare, al proprio cliente, la predetta dichiarazione, sussiste anche qualora la richiesta dell’impresa beneficiaria sia pervenuta posteriormente al predetto termine indicato dalla norma.

Pertanto, con riferimento ai crediti d’imposta previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonostante il decorso del termine del 29 agosto 2022, è ancora possibile – per le imprese che non l’abbiano già fatto – formulare la richiesta al proprio fornitore. Lo stesso si dica per i crediti d’imposta relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, con riferimento ai quali il termine decorrerà il prossimo 29 novembre (ma alla luce del comunicato stampa dell’ARERA in commento, la richiesta potrà essere formulata anche oltre tale termine).

A tal proposito, è bene considerare che con la Delibera ARERA del 29.07.2022 è stato definito il contenuto minimo della comunicazione che il venditore di energia elettrica e gas naturale deve effettuare al cliente, mentre non è stata prevista alcuna indicazione specifica in ordine alla richiesta che quest’ultimo deve fare al primo, sebbene al punto 3 della delibera sia previsto che le comunicazioni tra venditori e imprese “avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore”. Sembra dunque sufficiente una PEC (o una raccomandata) con la quale il beneficiario chiede al fornitore di ricevere una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il trimestre di riferimento.

Per completezza, infine, si ricorda che il D.L. Aiuti-ter ha riproposto le misure del credito d’imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote .

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