Decreto Sostegni-ter – D.l. n. 4/2022
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici connesse all’emergenza Covid19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Tale decreto legge è stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27/01/2022. Si illustrano di seguito in modo sintetico le principali novità introdotte.
Misure di sostegno per le attività economiche chiuse (art. 1): viene rifinanziato con un’assegnazione di 20 milioni di euro per il 2022 il fondo per tali attività. Si tratta nello specifico di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2): viene istituito un fondo denominato fondo per il rilancio delle attività economiche con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio non alimentare di cui ai codici ateco richiamati nella norma stessa (vedi gruppi ateco 47.). Le imprese ammissibili al contributo per poter beneficiare del sostegno devono avere registrato nel 2019 un volume di ricavi non superiore a 2 milioni di euro ed aver subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Per il riconoscimento del contributo è previsto l’invio in modalità telematica di un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, da presentare entro i termini e con le modalità che verranno definite con provvedimento dello stesso Ministero. Ai fini della determinazione del contributo, alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo di imposta 2021 e quello dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019 verrà applicata per fascia di ricavi una percentuale diversa stabilita in base ai ricavi del 2019 (60% fino a 400.000 di ricavi, 50% fino a 1 milione di euro, 40% fino a 2 milioni).
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente alla copertura dell’ammontare dei contributi richiesti dalle imprese beneficiarie, il Ministero apporterà una riduzione proporzionale del contributo richiesto.
Contributi per i settori del wedding, intrattenimento,alberghi\rist.\bar (Horeca) ed altri settori in difficoltà (art. 3): al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza epidemiologica vengono apportate modifiche all’art. 1 ter del dl 25/05/2021 disponendo lo stanziamento di 40 milioni per l’anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono come attività prevalente uno di quelle identificate dai seguenti codici ateco 96.09.05 – 56.10 – 56.21 – 56.30 – 93.11.2
Le imprese che intendono beneficiare del contributo devono avere registrato nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% dei ricavi rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quelli di apertura della partita iva, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 3): viene estesa per l’esercizio in corso al 31/12/2021 la misura per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 48 bis del D.l. 19/05/2020 n. 34 anche alle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. La citata disposizione riconosce un contributo nella forma di credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi di imposta precedenti (2020-2019-2018) a quello di spettanza del beneficio (2021). Il credito di imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo di 250 milioni di euro, a valere sull’annualità 2022.
Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 4): l’art. 4 comma 1 – incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo previsto per tale settore di cui all’art. 1, comma 366, della Legge n. 234/2021. Decontribuzione per assunzioni nel Turismo: al comma 2 dell’art. 4 si estende l’esonero contributivo di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi; in caso di trasformazione di questi contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
Credito di imposta locazioni turistiche (art.5): viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto di azienda di cui all’art. 28 del D.l. n. 34 del 2020 in favore alle imprese del settore turistico in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi da gennaio a marzo 2022. Al comma 2 viene stabilito che il credito di imposta spetta a condizione che gli stessi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Trattamenti di integrazione salariale (art. 7): viene previsto l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso alla cassa integrazione destinato a specifiche categorie di datori di lavoro (CIGO e CIGS) e all’art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore dei datori di lavoro dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, che sospendono o riducono l’attività e ricorrono agli ammortizzatori sociali. I settori
sono i seguenti: Turismo, Ristorazione, parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21) stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20), attività ricreative (Discoteche, sale giochi, etc), altre attività di intrattenimento.
Piano Transizione 4.0 (art. 10): viene modificata la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. La disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, , il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw (art. 14): l’articolo 14 estende quanto già disposto dalla legge di bilancio per il 2022, che aveva stanziato 1.200 milioni di euro per annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema – limitatamente al primo trimestre 2022 – per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
L’attuale disposizione amplia la portata dell’intervento stanziando ulteriori 1.200 milioni di euro per la riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Credito di imposta a favore imprese energivore (art. 15): l’articolo 15 mira al contenimento dei costi dell’energia elettrica per quelle imprese a forte consumo di energia i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
In favore di tali imprese viene introdotto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28): Come noto, l’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) consente ai contribuenti, i quali sostengono alcune spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto
forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta pari all’importo detraibile, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
L’art. 122 del medesimo decreto, inoltre, consente di cedere a terzi alcuni crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio, con meccanismi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall’art. 121. Il beneficiario del credito può optare, infatti, per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente (a fronte, in tal caso, di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare), nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con l’articolo in esame, è introdotto il limite di una sola cessione del credito di imposta, al fine di evitare le catene di cessioni multiple, nel solco delle previsioni di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (di cui al decreto Antifrodi). Il credito di imposta, dunque, potrà essere ceduto una sola volta. Il limite si applica anche allo sconto in fattura, nel momento in cui si trasforma in credito di imposta per l’impresa.
I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione. I contratti conclusi in violazione delle nuove norme sono considerati nulli.
Restiamo a disposizione per chiarimenti.