IL DECRETO LEGGE 1/2022 PUBBLICATO SU GU IL 07.01.2022 IMPONE L’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “BASE” PER ACCEDERE DAL 20 GENNAIO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLE PERSONE. PER GLI OVER 50 SCATTA L’OBBLIGO VACCINALE.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 gennaio scorso un nuovo decreto legge per “rallentare” la curva di crescita dei contagi.
Due le misure principali:
– l’obbligo vaccinale per gli over 50
– l’estensione dell’obbligo di “green pass” per accedere alle attività di servizio alle persone.
Nel dettaglio:
- per entrare nei negozi di parrucchieri ed estetisti occorrerà dal 20 gennaio il certificato verde “base” (quindi ottenibile anche con tampone).
- per accedere a centri commerciali e negozi; uffici pubblici, servizi bancari, postali e finanziari, attività commerciali non essenziali occorrerà dal 01 febbraio il certificato verde “base” (quindi ottenibile anche con tampone).
Quanto all’obbligo del vaccino, varrà fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo sei mesi. Per i contravventori è prevista una sanzione di 100 euro.
Dal 15 febbraio, inoltre, gli stessi over 50 potranno andare al lavoro solo con il “super green pass” sia nel pubblico che nel privato. Le verifiche spetteranno ai datori di lavoro, chi non ha il certificato verde rafforzato sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, “con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari”, ma con la sospensione dello stipendio e di qualunque “altro compenso o emolumento comunque denominato”. Le imprese potranno però sostituire chi non ha il pass rafforzato. Le sanzioni, in questo caso, vanno da 600 a 1.500 euro.
DAL 10 GENNAIO “SUPER GREEN PASS” ANCHE PER ALBERGHI E RISTORAZIONE ALL’APERTO
Il Consiglio dei ministri aveva già approvato il 29 dicembre dello scorso anno un altro decreto legge che contiene altre misure per contrastare il fortissimo incremento di nuove infezioni da Covid-19. In particolare si interviene estendendo l’obbligo di green pass rafforzato (il “super green pass” che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), sulle quarantene per i vaccinati e sulle capienze negli impianti sportivi. Vediamo il contenuto in sintesi.
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “super green pass” a:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale.
QUARANTENE
Chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). Se i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5;
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione;
- ha ricevuto la dose di richiamo.
Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.
Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.
CAPIENZE IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.