Dl 221/2021: Ulteriori misure urgenti per il contenimento della pandemia Covid – 19

Decreto “Festività”- entrata in vigore

Il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse per il settore Commercio.

1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1)

In considerazione del rischio sanitario connesso la protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza nazionale è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 .

2. Contenimento e contrasto della diffusione del virus da COVID-19 (art. 2)

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza, sono differite al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso previste dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e dall’articolo 3, comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 i decreti legge n.19/2020 e n.33/2020.

3. Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3)

Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere  dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo  vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo  (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall’avvenuta guarigione.

4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  (art. 4)

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo delle mascherine trova applicazione anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

  • per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. Per il medesimo periodo di tempo, nei suddetti luoghi,  è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
  • per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

5. Consumo di cibi e bevande (art. 5)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6)

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

7. Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (art. 7)

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato e tampone negativo (eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso), mentre chi ha fatto la terza dose potrà accedere anche senza tampone.

Nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021 sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 sopra indicate e la verifica delle medesime certificazioni verdi Covid-19 in formato cartaceo.

8. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 8)

8.1. Estensione green pass rafforzato (comma 1)

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato nonché ai soggetti  di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso a:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;;
  • centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco e scommesse, bingo e casinò.

8.2. Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati (comma 2)

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

8.3. Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato (commi 3 e 4)

La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro, di cui all’art. 9-septies, commi 1, 6 e 7, del D.L. 22 aprile  2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.

Si ricorda che la finalità del provvedimento è quella di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito  di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (esercenti le professioni  sanitarie  e operatori di interesse sanitario; lavoratori   impiegati   in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; personale  della  scuola,  del  comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della  polizia  locale,  degli organismi della legge  n.  124  del  2007,  delle  strutture  di  cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari).

8.4. Proroga articolo 6 decreto legge n.172 del 2021 – green pass rafforzato  (comma 5)

Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applicheranno – a seguito della proroga dei termini previsti dall’articolo 6, comma 1 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172 –  anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla,  sarebbero oggetto di restrizioni.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

9. Controlli per gli ingressi sul territorio nazionale (art. 11)

Per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, si prevede che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici  o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale. I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel” (di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.

10. Proroga disposizioni decreto “Cura Italia” (art. 16, comma 1, all. A, n. 3 e 4)

Vengono prorogate al 31 marzo 2022 le seguenti disposizioni contenute nel decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27):

  • art. 17-bis, commi 1 e 6, che consente alle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del virus COVID-19 (n. 3, all. A);
  • art. 73, che consente agli organi collegiali degli enti locali e degli enti pubblici nazionali, nonché degli enti ed organismi del sistema camerale, delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi la possibilità di svolgere le sedute in video conferenza (n. 4, all. A).

11. Lavoro agile cd. “semplificato” (art. 16, comma 1, all. A, n. 16)

La disposizione proroga il regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.

Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni  di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.

12. Prestazione lavorativa dei “soggetti fragili” (art. 17, commi 1 e 2)

La disposizione proroga fino alla data di adozione del decreto interministeriale sotto riportato e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in  smart working per i lavoratori cd. fragili, ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, anche attraverso  l’adibizione  a diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Con il decreto interministeriale sopra citato, a firma del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

13. Congedi parentali (art. 17, comma 3)

L’articolo 17, comma 3 estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

In particolare, tale disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 marzo 2022.

Tali congedi vengono retribuiti al 50 per cento per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs n.151/2001, fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per il calcolo dell’indennità del 50 per cento si prenderà a riferimento quanto disposto dall’art. 23 del T.U. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, a cui non si potranno aggiungere i ratei relativi alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Analogamente, per le stesse ragioni sopra descritte e fino al 31 marzo 2022, è previsto, per genitori con figli conviventi minori di 14 anni che siano lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite  di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

14. Proroga delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 (art. 18)

Vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021 fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

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