Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, reca “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore
Si informa che, in data 27 novembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” – con cui sono state introdotte nuove misure volte a contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 (Gazzetta Ufficiale n.282 del 26 novembre 2021).
Tali misure riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass “Rafforzato”;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Si riporta, di seguito, una illustrazione dei principali contenuti di interesse .
- Obblighi vaccinali (artt. 1 e 2)
Gli articoli 1 e 2 – attraverso la modifica degli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e l’inserimento nel corpo di tale decreto del nuovo articolo 3-ter – introducono alcune nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale.
a) Adempimento dell’obbligo vaccinale (art. 1, comma 1, lett. a)
In particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a) introduce il nuovo articolo 3-ter – “Adempimento dell’obbligo vaccinale” – con il quale si precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre prossimo, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
b) Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 1, comma 1, lett. b)
Con alcune modifiche dell’articolo 4 del citato DL 44/2021, si specifica, con riferimento all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che lo stesso comprende, a far data dal 15 dicembre 2021, anche la dose di richiamo rispetto al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati con circolare del Ministro della salute.
Dal punto di vista oggettivo si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle professioni lavorative dei soggetti obbligati. L’adempimento dell’obbligo vaccinale, per coloro i quali si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, è inoltre requisito ai fini della stessa iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Spetta agli Ordini professionali – tramite la piattaforma nazionale digital green certificate (DGC) – eseguire le conseguenti verifiche sul possesso delle certificazioni verdi comprovanti l’avvenuta vaccinazione. Qualora da tali verifiche non risulti l’avvenuta vaccinazione, sia per quanto riguarda il ciclo primario che la dose di richiamo, l’Ordine professionale competente è tenuto ad invitare l’interessato a produrre entro cinque giorni l’attestazione di vaccinazione – o di esenzione dalla stessa in caso di accertato pericolo per la salute – o comunque la presentazione della richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro venti giorni.
Decorso i suddetti termini, l’Ordine professionale competente, previo accertamento del mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione, informa le relative Federazioni nazionali e, nel caso in cui il soggetto abbia un rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione senza retribuzione dall’esercizio delle professioni sanitarie con annotazione sull’Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla successiva comunicazione da parte dell’interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi ha completato il ciclo, della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
I soggetti impossibilitati alla vaccinazione – per accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale – devono essere adibiti dal datore di lavoro a diverse mansioni, a parità di retribuzione, con il recepimento di apposite misure di prevenzione dal contagio che saranno individuate da uno specifico protocollo di sicurezza. Tale protocollo sarà adottato – entro il 15 dicembre 2021 – con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.
c) Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 1, comma 1, lett. c)
L’articolo, inoltre, elimina il riferimento temporale (ossia il termine del 31 dicembre 2021) – inizialmente previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – per la validità dell’obbligo vaccinale posto in capo ai lavoratori ulteriori rispetto al personale sanitario, anche esterni, che svolgono quindi la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
A questi lavoratori, si applicano le disposizioni introdotte dall’articolo 2 del presente decreto per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, in materia di estensione dell’obbligo vaccinale ed, in particolare, in merito alla verifica del rispetto dell’obbligo ed alle sanzioni applicate in caso di mancati controlli.
I responsabili delle strutture sopra richiamate e i datori di lavoro dei soggetti che nelle stesse svolgono attività lavorativa, sulla base di contratti esterni, possono verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni secondo le modalità definite dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021, come modificato dal D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.
d) Estensione dell’obbligo vaccinale (art. 2)
L’articolo 2 inserisce, nel testo del DL n.44/2021, l’articolo 4-ter con il quale si dispone che, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso, fra gli altri:
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.65/2017, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché
- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione dei contratti esterni, nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno).
Il rispetto dell’obbligo deve essere assicurato nel primo caso dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle strutture formative ed educative sopra richiamate e, nel secondo caso, dai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale interessato.
Qualora a seguito delle verifiche, che saranno effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti, emerga che la vaccinazione non è stata effettuata né sia stata ancora richiesta, i soggetti responsabili del controllo dovranno invitare gli interessati a produrre, entro il termine di 5 giorni, la documentazione comprovante, alternativamente:
- l’avvenuta vaccinazione
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
- il differimento o l’esenzione della vaccinazione
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro al massimo 20 giorni dall’invito.
In questo ultimo caso, gli interessati, una volta effettuata la vaccinazione, dovranno produrre la relativa certificazione entro 3 giorni dalla somministrazione.
Qualora non venga prodotta la documentazione sopra richiamata, i soggetti responsabili comunicano per iscritto agli interessati l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione. L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’adempimento dell’obbligo come sopra descritto e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
In caso di inadempimento si applicano le vigenti sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020 (ma in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500).
- Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Gli articoli 3 (durata delle certificazioni), 4 (estensione dell’impiego delle certificazioni) e 5 (impiego delle certificazioni di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione) inseriscono – con effetti rispettivamente dal 15 dicembre, 6 dicembre e 29 novembre prossimi – nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (“Riaperture”), alcune nuove disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi.
2.1 Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)
L’articolo 3, in particolare, interviene – con effetti a decorrere dal 15 dicembre 2021 – sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), introdotte e disciplinate dall’articolo 9 del D.L. Riaperture.
Nello specifico, modificando il comma 2, lettere a) e c-bis) del suddetto art. 9, viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno- oltre alla avvenuta guarigione e alla effettuazione di test antigenico rapido o molecolare – anche:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) e
- l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).
Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.
La riduzione della durata, da dodici a nove mesi, è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall’avvenuta guarigione.
2.2 Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4)
Il provvedimento, inoltre, amplia – a decorrere dal 6 dicembre 2021 – l’elenco dei servizi e attività per i quali è necessario essere muniti di certificazione verde.
In particolare, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), si modifica l’articolo 9-bisdel decreto Riaperture – relativo all’impiego di certificazioni verdi – inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per le quali è ora previsto l’obbligo di possesso della certificazione verde. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che, fino a questo momento, ha esentato dall’obbligo del green pass i clienti di tali strutture – ivi alloggiati – per l’accesso ai servizi di ristorazione interni alle stesse.
Inoltre, per quanto riguarda piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se collocati all’interno di strutture ricettive, l’obbligo di green pass viene esteso anche all’utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Viene inoltre modificato eliminato il divieto – previsto nell’articolo 6, comma 3 del decreto Riaperture – di utilizzo degli spogliatoi per le attività sportive svolte all’aperto “se non diversamente stabilito dalle linee guida” adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con l’articolo 4, comma 1, lettera c), si modifica l’articolo 9-quater del DL Riaperture, relativo all’impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto.
In particolare si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione, a partire dal prossimo 6 dicembre, anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
- mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest’ultimi;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.
Si precisa, inoltre, che l’obbligo di certificazione verde-green pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione.
2.3 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (art. 5)
Con il nuovo comma 2-bis inserito nel corpo dell’art. 9-bis del decreto Riaperture, il provvedimento introduce, a decorrere da lunedì prossimo, 29 novembre, il cd. “green pass rafforzato” o “super green pass”.
Viene infatti stabilito che, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ed ai soggetti minori di 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Si tratta, in particolare, delle certificazioni rilasciate a seguito di:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a, del decreto Riaperture);
- avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 9, comma 2, lett. b, del decreto Riaperture);
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis, del decreto Riaperture).
Rimangono dunque esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all’esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c).
Per i soggetti sopra indicati, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti avverrà “nel rispetto della disciplina della zona bianca”. Non si applicheranno, dunque, le limitazioni ordinariamente previste per la zona gialla e arancione, ma soltanto l’obbligo di green pass rafforzato.
Tali previsioni si applicano anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, cui rimane possibile accedere con il green pass ordinario.
Di conseguenza il decreto adegua alle nuove disposizioni il comma 2 dell’articolo 9 –bis del decreto Riaperture, confermando la disposizione che prevede che le disposizioni sull’impiego del green pass, previste per la zona bianca, si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività contemplate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone ma “salvo quanto previsto al comma 2-bis”, e il comma 4 dell’articolo, al fine di estendere anche al rispetto delle nuove disposizioni l’obbligo di verifica già esistente a carico dei titolari e gestori delle attività.
Come detto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more del previsto aggiornamento del DPCM 17 giugno (v. oltre).
2.4 Disposizioni transitorie (art. 6)
Il decreto prevede che, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applichino anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni.
Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.
Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.
In attesa che sia modificato il D.P.C.M. 17 giugno 2021 – con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del decreto Riaperture, sono state dettate le disposizioni attuative del green pass – il decreto autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 previste dal nuovo “green pass rafforzato”.
- Controlli e campagne di informazione (art. 7)
L’articolo 7 stabilisce che il Prefetto territorialmente competente adotta un Piano per l’effettuazione costante dei controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al fine che sia assicurato il rispetto del possesso delle certificazioni verdi.
Tale Piano è adottato dal Prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – e quindi entro il prossimo 2 dicembre – previsa consultazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dovrà essere sentito entro tre giorni dalla predetta data.
Si prevede anche che il Prefetto rediga una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di propria competenza e che la trasmetta al Ministro dell’interno